Il processo non è, come molti pensano, il momento in cui nei tribunali avviene il dibattimento e poi il giudizio finale di assoluzione o colpevolezza: il processo è un percorso, un cammino (se non una “processione”) di atti in forma e contenuto per giungere alla definizione di un dolo o presunto tale. Quindi il processo è un percorso costituito di norme e regole volto a salvaguardare il diritto in generale e il diritto di tutti in particolare. La psicologia giuridica forense e criminologica vi svolge un ruolo importante.

Tratteremo, in queste note, in modo particolare del procedimento in ordine al tribunale per i minorenni (non “dei” minorenni, mi raccomando!).

La segnalazione e l’intervento

Chiunque abbia sentore di qualche abuso, fisico, sessuale, psicologico o di trascuratezza (abbandono, mancanza di igiene, sotto-alimentazione) è tenuto e può segnalare il minore in oggetto alle diverse autorità sociali: Servizi Sociali, Vigili Urbani, Polizia di Stato, Carabinieri. Esse hanno facoltà giuridica di intervenire per mettere in sicurezza il minore, cioè possono inserire il minore in comunità protette, a volte da solo, a volte con la madre secondo le circostanze rilevate.

Ad esempio: se sia il minore che la madre soffrono una situazione abusante, di degrado, o coercitiva da parte del padre (o il padre è stato denunciato dalla madre per violenze), vengono collocati entrambi in sicurezza in comunità protette; se invece è soltanto il minore a subire violenze e la madre è complice del padre in ciò o, addirittura, è essa stessa l’abusante, il minore viene collocato da solo in comunità.

Immagine Palazzo di Giustizia
Interno di un Palazzo di Giustizia

L’avvio del procedimento

Dopo l’atto materiale di collocazione delle vittime in luoghi protetti, l’ente che ha eseguito il collocamento informa la Procura della Repubblica di quanto è avvenuto, trasmettendole tutti gli atti e/o verbali ottenuti.

La Procura successivamente chiede al Giudice Togato nell’immediato di confermare (attraverso un decreto) l’avvenuta collocazione del minore, con o senza la madre. Contestualmente la Procura in base agli atti a sua disposizione può chiedere al Giudice Togato di aprire un procedimento di adozione o di affido, o di revoca della responsabilità genitoriale.

Il Giudice Togato con proprio decreto chiederà agli operatori sociali di approfondire le conoscenze del caso in questione e, aprendo un fascicolo, trasmette al Giudice Onorario il compito di fare materialmente le indagini del caso, sempre che non sia egli stesso, il GT, a farsene carico. Vedremo in seguito la figura e le competenze del GO.

Il GO procederà a una serie di operazioni che non sono sempre tutte necessarie, dipende dai singoli casi e dal mandato specifico del GT. Essi comunque possono comprendere:

  • richiesta al casellario giudiziario per eventuali sospesi con la legge da parte degli attori (i genitori in questo caso),
  • richiesta di informazioni ai Carabinieri (anche per permessi di soggiorno o altre notizie),
  • richiesta ai servizi sociali di relazionare sul nucleo in questione (quando si tratta di madre con figlia/o o del solo minore),
  • convocazione per un colloquio (che verrà verbalizzato) al minore stesso se ha già compiuto 12 anni, ai genitori, eventuali nonni e parenti implicati, con i Servizi Sociali ed eventualmente con gli operatori della Comunità un cui è stato collocato il minore; i colloqui con i genitori possono essere svolti alla presenza di un avvocato che, presente, potrà presentare memoria difensiva per i/il suo assistito.

Al termine di questo lungo iter il GO redige una relazione riassuntiva e, con tutti gli atti, trasmette il fascicolo in cancelleria, dove resterà a disposizione degli avvocati, e da cui successivamente verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica per avere un parere: se cioè ribadire la richiesta iniziale (adozione, affido, revoca della responsabilità genitoriale) o invece decidere diversamente.

Il fascicolo tornerà al GO che lo consegnerà, così completato, al GT, il quale emetterà un decreto provvisorio e/o definitivo in base alla situazione messa in luce tramite la convocazione della camera di consiglio, cui partecipano solitamente uno o più GT e almeno due GO (uno femmina e uno maschio).

I tempi dell’iter

Naturalmente ogni operazione richiede dei tempi di legge da rispettare. Per le convocazioni ai colloqui occorrono 30 giorni se la residenza è nella città del Tribunale, 60 giorni se la residenza è fuori dalla città del Tribunale; agli avvocati è consentito un tempo specifico per depositare prima e seconda memoria; inoltre le relazioni dei vari enti interessati al caso (Servizi di Neuropsichiatria Infantile, di Psicologia, Servizi Sociali, Relazioni delle Comunità ecc.) hanno naturalmente necessità di tempi che definire non brevi è un eufemismo.

Immagine di faldoni
Faldoni processuali

Nel caso di un minore

Altro e diverso decorso si ha quando sia un minore a compiere un atto doloso. In tal caso le forze dell’ordine possono denunciare alla Procura il minore in questione, come pure arrestarlo; immediatamente dopo un Giudice Togato viene chiamato per la convalida o no dell’arresto. Questi atti (denuncia o arresto) debitamente verbalizzati vengono inviati al Procuratore della Repubblica.

È compito del Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) verificare i requisiti per un rinvio a giudizio o per l’archiviazione della denuncia o la remissione dell’arresto (ciò non avviene quasi mai).

Nel caso di rinvio a giudizio il Giudice delle Udienze Preliminari (GUP) istruisce il vero processo alla presenza del reo o supposto tale, i suoi avvocati, il Procuratore della Repubblica, i testimoni, eventualmente Servizi Sociali e rappresentante del SERT.

Il collegio giudicante è composto da un GT (indifferentemente maschio o femmina), un GO maschio e un GO femmina. Il GUP può (anche a seconda delle richieste degli avvocati) rinviare il presunto reo a giudizio o concludere il procedimento con assoluzione, condanna, avvio alla Messa alla Prova dopo essersi riunito in Camera di Consiglio col Collegio Giudicante.

Va detto che le fasi del Processo-Procedimento qui sommariamente descritte sono indicazioni di massima, una semplice traccia per orientarsi, tante e diverse sono le varianti che possono intervenire in ogni singola vertenza, appunto come una processione a volte può cambiare momentaneamente il percorso predeterminato.

Psicologia forense, ruoli e competenze professionali

Descritte per sommi capi le attribuzioni di ruolo dei vari attori coinvolti in un procedimento di giudizio, ritengo importante esaminare, sottolineandole, la funzione e le competenze del Giudice Onorario all’interno dei Tribunali per i Minorenni.

Solitamente i Giudici Togati non hanno preparazione psicologica dell’età evolutiva né particolari nozioni di medicina pediatrica: per tali conoscenze più specialistiche si avvalgono dunque del contributo dei Giudici Onorari, che sono Psicologi, Pediatri, Assistenti Sociali, Educatori, e altre analoghe figure professionali: nominati per concorso, essi durano in carica tre anni.

Le competenze della figura dello psicologo (le altre professioni non riguardano questo articolo) sono molteplici: attengono alla capacità di eseguire un colloquio, a volte clinico, a volte informativo e quindi molto strutturato, a volte direttivo e a volte del tutto libero con la conseguente capacità di ascolto (deve contestualmente al colloquio verbalizzare) che significa ascoltare la voce e la parola.

Il GO nell’espletare la funzione dei colloqui con il minore, quando questo è possibile, con i genitori e parenti, con i Servizi Sociali e altre figure istituzionali, deve necessariamente passare da un livello all’altro di indagine, per reperire le informazioni utili al GT che non si limitino al contenuto razionale del colloquio, ma vadano oltre indagando le motivazioni, le aspettative, i costrutti cognitivi e immaginari che stanno alla base di quella comunicazione.

Ogni colloquio diventa quindi una vera miniera di informazioni essenziali per mettere in luce la verità di una situazione spesso complessa se non critica. Non è certo una garanzia il fatto che sia uno psicologo a svolgere tale funzione, ma si presume che egli possieda le competenze necessarie: attenzione, sensibilità, empatia, distacco, riflessione. A volte questi “strumenti” di lavoro e giudizio possono sembrare ambivalenti, ma il professionista in base alla sua esperienza può passare da un registro all’altro con poche difficoltà. Questo ci si augura.

Lo statuto della psicologia

Il ruolo cruciale e delicato del Giudice Onorario, chiamato a indagare la soggettività di motivazioni talvolta profonde al punto da sembrare del tutto inconsapevoli, e darne poi interpretazioni alla luce della cosiddetta “evidenza oggettiva” dei fatti, suggerisce una riflessione ben più generale sulla psicologia, ben al di là dell’ambito forense qui trattato.

Il metodo di indagine della psicologia è soggettivo, o non è. Se il metodo è oggettivo, allora non è psicologia. Cosa si vuole dire? Affermare che la psicologia è metodo soggettivo vuol dire che essa si situa fra le scienze umane, cioè in quella branca della conoscenza intorno all’uomo che cerca di comprenderne le molteplici espressioni e singolarità.

A differenza di tale approccio, il metodo oggettivo appunto oggettivizza l’umanità in base a costanti e previsioni di tipo statistico-numerico, e ne fa materia di studio attraverso ogni sorta di esame “obiettivo” medico e, purtroppo, anche psicologico con l’impiego dei numerosissimi test messi a punto negli ultimi anni.

L’ambizione della psicologia di affidarsi al metodo oggettivo e di collocarsi tra le scienze che misurano, pesano, interpretano non solo il corpo umano ma anche la sua psiche, rischia di snaturare il suo specifico “sapere” e la sua metodologia: l’approccio soggettivo è la sua fondamentale prerogativa, negando la quale nega se stessa e l’intero suo impianto dottrinale.

Infatti all’interno delle discipline che misurano il comportamento umano più che la psicologia godono di grande rilevanza e favore la psichiatria, la neuropsichiatria infantile e la neurologia che da sempre studiano oggettivamente il comportamento psichico umano. È la ricerca rassicurante del tratto comune, ricorrente, generico, conforme, per lenire l’inquietudine che suscita ciò che è specifico, distintivo, caratteristico, difforme o semplicemente diverso. Insomma la regola, e invece ciò che alla regola sfugge, o la regola non sa spiegare. 

Leggi anche Diagnosi e cura in chiave transculturale di Patrizia Gilardi

La psicologia è una

Che senso ha dunque la polverizzazione della psicologia in ambiti specifici? La psicologia dello sport, la psicologia del turismo, la psicologia del bambino, dell’adolescente, della terza età, la psicologia della coppia, la psicologia di comunità, la psicologia forense e quant’altri. La psicologia, se è, è una soltanto, ed è quella che interroga il soggetto sul suo saperne del proprio personale benessere e/o malessere. 

Quindi per ritornare, e concludere, alla psicologia forense e al ruolo prezioso del Giudice Onorario, la risorsa e il supporto che egli offre al Giudice Togato è l’aiuto conoscitivo, speciale e specialistico, che lo orienti a esprimere un giudizio giuridico sugli atti compiuti a detrimento dei minori o dai minori stessi fra loro. Il tutto basato sul riconoscimento e la fiducia in una scienza, quella psicologica che, lungi dal possedere la verità assoluta, può però indirizzare a nuovi pensieri, a orizzonti più ampi della ristretta giurisprudenza per giungere a un giudizio che sia veramente rispettoso delle singole soggettività. 

Ognuno, ciascuno, ha una propria storia e il suo modo di muoversi ancorché contrario talvolta alla legge non ha un fine malevolo (superare il famoso “limite invalicabile” per salvare una persona, ad esempio) e di ciò occorrerebbe tener conto nell’esprimere un giudizio giuridicamente valido che sia però stilato con competente attenzione alla situazione individuale e soggettiva. La contestualizzazione degli eventi (compresa la contestualizzazione psicologica del soggetto) ha, o dovrebbe avere, la stessa rilevanza che ha, per i giudici, il famoso “comportamento processuale” che tanto incide sull’esito del processo/giudizio.

Psicoanalista e psicoterapeuta. Già giudice onorario presso il Tribunale per i minori di Torino. Presidente Metis, Centro studi e ricerche di psicologia e psicoanalisi di Torino (CSRPP). Supervisore Casa di accoglienza Artemisia di Casale Monferrato.

Comments (1)

  1. Rispondi

    L’esercizio della pratica, comunque, muta da paese a paese e da giurisdizione a giurisdizione. Lo psicologo forense, in Italia, per svolgere la funzione di CTP o CTU necessita, oltre alla laurea magistrale in Psicologia e relativa abilitazione professionale da almeno 3 anni, di aver conseguito idonea formazione e aggiornamento in ambito psicologico-giuridico

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